Assistenza collaboratori
Ai sensi dell’Art. 7 del Regolamento di Previdenza e Assistenza della Gestione Separata ENPAPI, gli Iscritti non titolari di altra posizione previdenziale ovvero non titolari di trattamento pensionistico che, pertanto, versino l’aliquota piena oltre al contributo aggiuntivo pari allo 0,72% hanno diritto, se ricorrono gli ulteriori requisiti prescritti caso per caso, all’erogazione di:
• indennità di maternità
• indennità di paternità
• indennità di congedo parentale
• indennità di malattia
• indennità di degenza ospedaliera
• assegno per il nucleo famigliare
Per i periodi di astensione dal lavoro per i quali viene corrisposta da ENPAPI l’indennità di maternità, di paternità e/o di congedo parentale sono accreditati i contributi figurativi ai fini del diritto (anzianità contributiva) e della misura della pensione (determinazione dell’importo).